Ordinanza n. 315 del 1991

 

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ORDINANZA N. 315

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Dott. Francesco GRECO                                            Giudice

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, "e, in ipotesi, del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo comma, dello stesso codice", promossi con n. 5 ordinanze emesse il 23, 24, 25 e 9 gennaio 1991 dal Pretore di Perugia nei procedimenti penali a carico di Bardassini Achille, Bizzarri Marco, Millucci Adriano, Bellini Brunello e Pasquini Flora, iscritte rispettivamente ai nn. 233, 234, 235, 236 e 237 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, con cinque ordinanze di contenuto identico, ha sollevato - in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, "e, in ipotesi, del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo comma, del codice di procedura penale", nella parte in cui consente all'imputato, anche nel procedimento pretorile, di presentare la richiesta prevista nell'art. 444, primo comma, dello stesso codice dopo la scadenza del termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 555, primo comma, lett. e), e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che il giudice remittente osserva, innanzitutto, in punto di rilevanza, che a suo avviso è unicamente l'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale (secondo cui "Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto nell'art. 555, comma 1, lettera e), è competente a decidere il pretore del dibattimento") a consentire all'imputato la anzidetta facoltà, ma che, tuttavia, ove la disposizione impugnata dovesse ritenersi meramente esplicativa della disciplina comunque applicabile al giudizio pretorile in virtù del richiamo operato dagli artt. 549 e 563, primo comma, all'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale, la sollevata questione di costituzionalità andrebbe, in tale ipotesi, estesa anche al combinato disposto di queste ultime norme;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che la normativa in esame viola, in primo luogo, l'art. 76 della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 103 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale renderebbe necessitata un'ulteriore semplificazione degli istituti del giudizio pretorile rispetto a quelli previsti per il procedimento dinanzi al tribunale e, in particolare, richiederebbe, quanto all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, l'eliminazione della possibilità per l'imputato di formulare tale richiesta fino all'apertura del dibattimento - come stabilito nei giudizi di tribunale - anziché entro il più ristretto termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione;

che il prolungamento del termine fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, prosegue il giudice remittente, sarebbe del tutto incongruo nel giudizio pretorile, stante l'assenza in tale procedimento dell'udienza preliminare e la cristallizzazione dell'accusa nel decreto di citazione, per cui il detto prolungamento avrebbe l'unica conseguenza di rendere necessario il compimento di una serie di incombenti finalizzati alla celebrazione del dibattimento e tuttavia suscettibili di essere posti nel nulla da una successiva richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato col consenso del pubblico ministero;

che, infine, la norma impugnata violerebbe anche il principio del giudice naturale precostituito di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, consentendo all'imputato di scegliere il giudice competente a decidere sulla richiesta (giudice per le indagini preliminari o pretore del dibattimento) sulla base della semplice opzione in ordine alla fase del giudizio in cui formulare la richiesta stessa;

che è intervenuto nei presenti giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che la questione, già sollevata nei medesimi termini dallo stesso giudice a quo con precedenti ordinanze, è stata da questa Corte, con ord. n. 208 del 1991, dichiarata manifestamente inammissibile quanto al combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, e manifestamente infondata quanto all'art. 563, quarto comma, dello stesso codice;

che le ordinanze di cui ai presenti giudizi, come detto, non adducono argomenti nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

 

Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.